CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA

Le imprese di produzione del settore orafo-argentiero hanno facoltà di richiedere la Certificazione aggiuntiva del titolo ai Laboratori abilitati (art. 19 D.Lgs. 251/1999), allo scopo di garantire la conformità dei prodotti (marchi e titoli legali) alla legislazione vigente.

L’impresa interessata stipula con il Laboratorio abilitato un accordo sottoscrivendo un documento.

Ispezione
Il Laboratorio effettua almeno tre volte l’anno visite presso l’impresa con prelievo di campioni di merce finita o di merce che comunque non subirà alterazioni del titolo nelle fasi successive di lavorazione (almeno un campione per tipologia presente in azienda).

Rilascio della certificazione

Al termine dei tre campionamenti, in caso di conformità di tutti i campioni al titolo impresso/dichiarato, viene rilasciata annualmente la Certificazione aggiuntiva del titolo.

L’impresa può pubblicizzare l’avvenuta certificazione attraverso l’uso del logo in concessione dall’organismo di certificazione.

In caso di non conformità, la Certificazione non viene rilasciata o viene ritirata, se precedentemente rilasciata, e l’impresa può dopo sei mesi presentare una nuova domanda per accedere nuovamente al servizio, ripetendo l’iter iniziale.